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10 February 2026

UE, svolta sulle procedure di asilo: via libera a paesi di origine e paesi terzi sicuri

Obiettivo ridurre i tempi di esame delle domande considerate manifestamente infondate e rafforzare l’armonizzazione delle prassi tra gli Stati membri.

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva due importanti modifiche al regolamento sulle procedure di asilo dell’Unione europea, con l’obiettivo dichiarato di rendere più rapide ed efficienti le procedure di esame delle domande di protezione internazionale. Le nuove norme rappresentano un tassello centrale del Patto su migrazione e asilo adottato nell’aprile 2024 e segnano una svolta politica significativa nella gestione dei flussi migratori.

Con 408 voti favorevoli, 184 contrari e 60 astensioni, l’Europarlamento ha approvato la creazione di un elenco UE dei paesi di origine sicuri. Parallelamente, con 396 voti a favore, 226 contrari e 30 astensioni, è stato approvato anche il regolamento che disciplina l’applicazione del concetto di paese terzo sicuro.

Entrambe le misure mirano a ridurre i tempi di esame delle domande considerate manifestamente infondate e a rafforzare l’armonizzazione delle prassi tra gli Stati membri.

Il nuovo elenco comune consentirà di accelerare l’esame delle domande di asilo presentate da cittadini provenienti da:

  • Bangladesh

  • Colombia

  • Egitto

  • Kosovo

  • India

  • Marocco

  • Tunisia

Per i richiedenti asilo provenienti da questi paesi, la presunzione sarà quella di sicurezza del paese di origine. L’onere della prova sarà quindi invertito: spetterà al singolo richiedente dimostrare che, nel proprio caso specifico, il paese non può essere considerato sicuro a causa di un fondato timore di persecuzione o del rischio di subire gravi danni in caso di rimpatrio.

Le nuove norme stabiliscono inoltre che anche i paesi candidati all’adesione all’Unione europea saranno considerati, in linea di principio, paesi di origine sicuri. Tale presunzione potrà però essere esclusa in presenza di circostanze rilevanti, quali:

  • violenze indiscriminate legate a conflitti armati;

  • un tasso di riconoscimento delle domande di asilo a livello UE superiore al 20%;

  • l’imposizione di sanzioni economiche per violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali.

La Commissione europea avrà il compito di monitorare costantemente la situazione nei paesi inclusi nell’elenco UE. Qualora le condizioni dovessero mutare, potrà:

  • sospendere temporaneamente la designazione di paese sicuro;

  • proporre la rimozione permanente di un paese dall’elenco.

Gli Stati membri conserveranno la facoltà di designare ulteriori paesi di origine sicuri a livello nazionale, con l’unico limite di non poter includere paesi rimossi dall’elenco UE. L’elenco comune potrà inoltre essere ampliato attraverso la procedura legislativa ordinaria.

Il Parlamento ha approvato anche il regolamento che disciplina l’applicazione del concetto di paese terzo sicuro, consentendo agli Stati membri di dichiarare inammissibile una domanda di asilo qualora il richiedente possa essere trasferito in un paese terzo considerato sicuro, pur non essendone cittadino.

Affinché ciò sia possibile, dovrà essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

  1. l’esistenza di un legame significativo tra il richiedente e il paese terzo (familiari, precedente soggiorno, legami linguistici o culturali);

  2. il transito del richiedente attraverso un paese terzo nel quale avrebbe potuto richiedere una protezione effettiva;

  3. l’esistenza di un accordo o intesa, a livello bilaterale, multilaterale o UE, per l’ammissione dei richiedenti asilo (con esclusione dei minori non accompagnati).

Tali accordi dovranno comunque prevedere l’obbligo per il paese terzo di esaminare nel merito le richieste di protezione internazionale.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda le garanzie 

procedurali: il ricorso contro una decisione di inammissibilità non sospenderà automaticamente il rimpatrio, rafforzando così l’efficacia delle procedure di allontanamento.

Alcune norme potranno essere applicate prima dell’entrata in vigore complessiva della legislazione UE sull’asilo, prevista per giugno 2026. Tra queste:

  • la designazione di paesi terzi sicuri con eccezioni territoriali o per categorie specifiche di persone;

  • le procedure accelerate di frontiera per i richiedenti provenienti da paesi con un tasso di riconoscimento dell’asilo inferiore al 20%.

I due regolamenti dovranno ora essere formalmente adottati dal Consiglio dell’Unione europea. Le nuove norme modificano il Patto su migrazione e asilo e si inseriscono in un quadro di riforma strutturale che mira a conciliare tutela del diritto d’asilo, efficienza amministrativa e controllo dei flussi migratori, con effetti destinati a incidere profondamente sulle politiche di accoglienza degli Stati membri nei prossimi anni.

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