Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la Legge 23 maggio 2025, n. 74, che converte, con modifiche significative, il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, introducendo disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. La riforma, definita "di particolare complessità e delicatezza", apporta cambiamenti sostanziali alla trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis, introducendo nuovi limiti ma anche misure di temperamento e opportunità per il riacquisto.
Principali Novità
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Limitazioni alla Cittadinanza Iure Sanguinis
La nuova legge stabilisce che chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza non acquisisce automaticamente quella italiana, salvo eccezioni. Le condizioni per ottenere il riconoscimento includono:-
Domanda presentata entro il 27 marzo 2025 (con documentazione completa).
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Riconoscimento amministrativo o giudiziale avviato entro la stessa data.
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Possesso esclusivo della cittadinanza italiana da parte di un genitore o nonno al momento della nascita.
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Residenza in Italia del genitore per almeno due anni dopo l’acquisto della cittadinanza.
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Acquisto "per Beneficio di Legge"
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Maggiorenni: Possono ottenere la cittadinanza se residenti legalmente in Italia da almeno due anni e dichiarano l’intenzione entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
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Minori: Figli di cittadini italiani nati all’estero possono acquisire la cittadinanza tramite dichiarazione dei genitori, con condizioni specifiche come la residenza biennale in Italia o la presentazione della domanda entro un anno dalla nascita.
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Riapertura dei Termini per il Riacquisto
Gli ex cittadini italiani nati in Italia o residenti per almeno due anni, che hanno perso la cittadinanza prima del 15 agosto 1992, potranno riacquisirla presentando domanda tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
Implicazioni e Prossimi Passi
La riforma richiede un’attenta applicazione da parte degli Ufficiali di stato civile, chiamati a verificare documentazione complessa, come certificati di residenza storica o attestazioni di esclusiva cittadinanza italiana degli ascendenti. Le dichiarazioni di acquisto o riacquisto devono essere presentate di persona e formalizzate nei registri di cittadinanza.
Questa riforma bilancia la necessità di regolare l’accesso alla cittadinanza con la tutela dei legami familiari e storici, offrendo nuove opportunità ma anche introducendo criteri più stringenti. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2025 o rivolgersi agli uffici competenti.
Fonte: Circolare n. 26185 del 28 maggio 2025 – Ministero dell’Interno che si allega per opportuna conoscenza