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Minori stranieri non accompagnati: cosa cambia davvero dopo la prima attuazione del Patto europeo
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27 August 2026

Minori stranieri non accompagnati: cosa cambia davvero dopo la prima attuazione del Patto europeo

La protezione dei minori stranieri non accompagnati continua a fondarsi sulle garanzie della legge n. 47 del 2017

Il Patto europeo su migrazione e asilo è entrato nella fase di applicazione e l’Italia ha già approvato una prima serie di misure nazionali con il decreto-legge n. 100 del 12 giugno 2026, convertito senza modifiche nella legge n. 145 del 7 agosto 2026.

È importante, tuttavia, distinguere tra norme già vigenti e riforme ancora in discussione. Il decreto-legge convertito interviene sulla prima attuazione del Patto; le modifiche più rilevanti per i minori stranieri non accompagnati, invece, sono contenute nel disegno di legge n. 1869 in materia di immigrazione e protezione internazionale, tuttora all’esame del Parlamento.

Per enti locali, enti gestori e operatori del sistema di accoglienza, questa distinzione è essenziale: il quadro di tutela previsto dalla legge n. 47 del 2017 resta oggi il riferimento normativo principale.

Il sistema vigente: tutela del minore e percorsi di autonomia

La legge n. 47 del 2017 riconosce ai minori stranieri non accompagnati parità di trattamento rispetto ai minori italiani o dell’Unione europea, in ragione della loro particolare vulnerabilità.

Restano quindi centrali:

  • la valutazione individuale e il superiore interesse del minore;
  • la presa in carico personalizzata;
  • la nomina e il ruolo del tutore;
  • l’accesso a percorsi di accoglienza, istruzione, formazione e inclusione;
  • il controllo dell’autorità giudiziaria minorile nelle decisioni più delicate.

Resta inoltre vigente il cosiddetto prosieguo amministrativo: il tribunale per i minorenni può disporre l’affidamento ai servizi sociali, con provvedimento motivato, fino al compimento del ventunesimo anno di età, quando il neomaggiorenne necessiti di un sostegno ulteriore per completare il proprio percorso verso l’autonomia.

Anche la rete SAI continua a rappresentare uno strumento fondamentale per l’accoglienza integrata. I programmi finanziati confermano la necessità di assicurare continuità nei percorsi, inclusione sociale, supporto abitativo e accompagnamento alla regolarizzazione.

Le riforme proposte: un confronto ancora aperto

Il disegno di legge n. 1869 contiene proposte destinate a incidere in modo significativo sulla disciplina dei MSNA. Tra queste figurano la riduzione del limite del prosieguo amministrativo da 21 a 19 anni e una diversa ripartizione delle competenze sul rimpatrio volontario assistito, con attribuzione del provvedimento al prefetto e previo parere del tribunale per i minorenni.

Si tratta, però, di disposizioni non ancora approvate. Non possono quindi essere considerate operative né utilizzate come presupposto per modificare prassi, progetti o percorsi individuali di presa in carico.

Il dibattito resta rilevante perché tocca questioni sostanziali: la continuità dei percorsi educativi e sociali dopo la maggiore età, la funzione di garanzia della giurisdizione minorile e il rischio che le risposte emergenziali assumano carattere stabile.

Il ruolo degli enti locali e degli enti gestori

In questa fase di transizione normativa, Comuni ed enti gestori sono chiamati a mantenere una duplice attenzione: applicare con rigore le garanzie oggi vigenti e monitorare l’evoluzione legislativa, senza anticipare effetti di riforme non ancora entrate in vigore.

La qualità dell’accoglienza non dipende soltanto dal numero dei posti disponibili. Richiede progettazione territoriale, équipe multidisciplinari, raccordo con servizi sociali e sanitari, tutela legale, formazione e costruzione di percorsi di autonomia realmente sostenibili.

Per gli enti locali, la rete SAI resta il luogo in cui questi principi possono tradursi in servizi strutturati e verificabili. Per gli enti gestori, è il momento di rafforzare procedure, documentazione e capacità di presa in carico, così da garantire continuità e appropriatezza anche in un quadro normativo in evoluzione.

Una responsabilità che resta attuale

Il nuovo contesto europeo non attenua la centralità del superiore interesse del minore. Al contrario, rende ancora più necessario distinguere tra esigenze organizzative e diritti individuali.

Le riforme in discussione meritano un confronto serio e informato. Ma, fino a eventuali modifiche legislative, la protezione dei minori stranieri non accompagnati continua a fondarsi sulle garanzie della legge n. 47 del 2017 e sul ruolo essenziale di enti locali, servizi territoriali e soggetti gestori nel costruire percorsi di accoglienza e autonomia.

 

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