Una sentenza del 2024 della Corte di Giustizia dell’UE, divenuta un punto di riferimento per gli operatori del diritto, ha stabilito che le donne, nel loro insieme, possono essere considerate come appartenenti a un «determinato gruppo sociale» ai sensi della direttiva 2011/95. Questo riconoscimento apre la strada alla concessione dello status di rifugiato per tutte quelle donne che, nel loro paese d’origine, subiscono violenze fisiche o mentali a causa del loro sesso, incluse violenze sessuali e domestiche.
La decisione, depositata il 16 gennaio 2024 nella causa C-621/21, ha rappresentato un passo avanti fondamentale nell’allineamento del diritto europeo dell’asilo con la Convenzione di Istanbul, che vincola l’Unione e riconosce la violenza contro le donne basata sul genere come una forma di persecuzione.
Il caso concreto: una donna turca di origine curda
Il rinvio pregiudiziale è partito da un tribunale bulgaro, investito della domanda di protezione internazionale di una cittadina turca, di origine curda, musulmana e divorziata. La donna ha raccontato di essere stata costretta a sposarsi dalla propria famiglia e di aver subito, successivamente, percosse e minacce dal marito. Ha dichiarato di temere per la propria vita in caso di ritorno in Turchia.
Di fronte a questo caso, il giudice bulgaro ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se la violenza domestica e di genere possa integrare gli estremi per il riconoscimento della protezione internazionale.
Lo status di rifugiato: persecuzione per appartenenza a un gruppo sociale
La Corte ha risposto affermativamente, chiarendo i due livelli di protezione previsti dalla direttiva 2011/95:
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Status di rifugiato: viene riconosciuto quando sussiste una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale. Ora la Corte sancisce che le donne possono costituire tale gruppo sociale. Se in un paese terzo le donne sono sistematicamente esposte a violenze fisiche o mentali – come stupri, mutilazioni genitali, violenza domestica o matrimoni forzati – a causa del solo fatto di essere donne, hanno diritto allo status di rifugiato.
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Protezione sussidiaria: anche qualora non ricorrano tutti i requisiti per lo status di rifugiato, la sentenza precisa che le donne vittime di violenza possono comunque ottenere la protezione sussidiaria. Questa spetta a chi, se rinviato nel paese d’origine, correrebbe un «rischio effettivo di subire un grave danno», come essere giustiziato o sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.
Violenza familiare e norme culturali: un rischio effettivo
Uno dei passaggi più innovativi della sentenza riguarda esplicitamente la violenza perpetrata in ambito domestico e comunitario. La Corte afferma che le donne possono beneficiare della protezione sussidiaria anche in caso di minaccia effettiva di essere uccise o di subire violenze da parte di un membro della loro famiglia o della loro comunità.
Questo rischio è rilevante, spiegano i giudici, quando scatta a causa della «presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali». Ciò riguarda, ad esempio, le donne che rifiutano un matrimonio combinato, che chiedono il divorzio o che si allontanano da comportamenti considerati non conformi ai dettami della comunità di appartenenza.
Implicazioni pratiche per i richiedenti asilo
La sentenza ha un effetto vincolante per tutti i 27 Stati membri dell’UE, al momento anche se le Commissioni Territoriali fanno fatica ad adeguare le proprie prassi di valutazione delle domande di asilo presentate da donne, i Tribunali la pongono spesso alla base delle loro valutazioni, soprattutto con le donne provenienti dall'area del Magreb per le quali non si limitano semplicemente a valutare il rischio individuale della richiedente, ma considerano la condizione strutturale di vulnerabilità delle donne nel paese d’origine. Se la violenza di genere è diffusa, sistematica e tollerata dalle autorità, scatterà la presunzione che la singola donna appartenga a un gruppo sociale persecutibile.
«Non è più necessario dimostrare un motivo di persecuzione aggiuntivo (come l’opinione politica o la religione) – commentano gli esperti di diritto dell’asilo –. La sentenza riconosce che essere donna in un contesto di violenza di genere istituzionalizzata è di per sé sufficiente per ottenere protezione».
Un monito ai Paesi europei
Con questa decisione, la Corte di Giustizia ha voluto ribadire l’importanza di un’interpretazione della direttiva 2011/95 sensibile al genere e in linea con la Convenzione di Istanbul. Nei considerando della sentenza, si sottolinea che gli Stati membri non possono ignorare il legame intrinseco tra violenza domestica, norme tradizionali e persecuzione.
