Speciale disumanità.
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13 marzo 2023

Speciale disumanità.

Modificata la "protezione speciale" per inserimento socio lavorativo nel nostro Paese.

Lo scorso 11 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 20/2023 con il quale l’attuale Governo italiano ha, di fatto, sancito la condanna all’irregolarità di quelle decine di migliaia di “disperati” che, dopo un viaggio terribile in cui mettono a rischio più volte la propria vita, sono riusciti a giungere in un Paese sicuro dove poter sperare in migliori condizioni di vita.
Senza voler ritornare, ancora una volta, sulla verifica dei presupposti costituzionali della “necessità e urgenza” che giustificano la sostituzione del Potere Esecutivo a quello Legislativo, ci soffermeremo in particolare sull’art. 7 del citato Decreto Legge che ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell’art. 19 comma 1.1 del D. Lgs n. 286/98 (Testo Unico Immigrazione).
Così recitava l’art. 19 c. 1.1 del TUI “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.”
Questa precisazione sul divieto di respingimento era stata introdotta nel TUI con il Decreto Lamorgese (D.L. 130/2020) convertito con la Legge 173/2020 e svolgeva l’importante funzione, prevalentemente in sede giudiziaria, di regolarizzare la posizione di chi, giunto in Italia senza visto di ingresso, pur non avendo i requisiti per ottenere la protezione internazionale, avesse avviato un concreto percorso di integrazione sociale e lavorativa, dimostrando di essere un valore e non un peso per il nostro Paese.
Nelle more dello svolgimento dei lunghi processi di impugnazione del diniego amministrativo, molti richiedenti protezione internazionale, in questi anni, hanno dato compimento a quello che era il loro desiderio di riappropriarsi della propria dignità umana, impegnandosi a ricostruire una rete di relazioni sociali e lavorative che gli consentissero davvero di ri-cominciare a vivere nel nostro Paese.
Per chi ha fatto richiesta di protezione internazionale (per intenderci ha fatto la c.d. Manifestazione di volontà) fino a giorno 11 marzo 2023, le cose rimarranno invariate rispetto al passato. A partire dal 12 marzo 2023, per chi farà richiesta di protezione in Italia, anche se nelle more della procedura amministrativa/giudiziaria darà prova di essersi inserito socialmente ed economicamente nel nostro Paese, qualora non ottenga lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, le uniche due alternative che lo attendono saranno: rimanere nell’irregolarità perdendo quanto fatto per inserirsi in Italia, oppure tornare “spontaneamente” nel proprio Paese di origine, perché sappiamo benissimo come (non) funzionano i CPR (Centri per il rimpatrio).
La soppressione di questa forma di protezione speciale rappresenta una chiara violazione dei principi sanciti dalla nostra Carta costituzionale e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ossia il diritto al «rispetto della propria vita privata e familiare» che nelle più recenti interpretazioni date dalla Corte EDU ricomprende “l’intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia; relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»” (Cass., Sez. Un., 9/09/2021, n. 24413).
Infine va evidenziato come nel terzo comma del citato art. 7 il Governo ha “avvertito” chi è già in possesso di questa tipologia di permesso di soggiorno, che potrà ottenere un solo rinnovo della durata annuale (e non biennale), sollecitando in pratica una rapida conversione del permesso ottenuto in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ma anche questa previsione rischia di mandare in “tilt” il sistema poiché per molti dei beneficiari di protezione speciale sarà difficile ottenere il passaporto che è un presupposto essenziale per la conversione del loro permesso in motivi di lavoro. Risultato: altre migliaia di irregolari! 

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