Il 29 ottobre 2024, il TAR Veneto ha emesso una sentenza significativa che potrebbe cambiare il modo in cui le amministrazioni pubbliche gestiscono le richieste di accesso civico generalizzato. Questo verdetto, il numero 2548, è stato emesso a seguito di un ricorso presentato dall'ASGI contro il Ministero dell'Interno. La corte ha stabilito che le amministrazioni pubbliche devono soddisfare tali richieste, a meno che non possano dimostrare che ciò comporterebbe un onere eccessivo per le loro attività quotidiane.
La questione in esame riguardava una richiesta di accesso ai dati presentata dall'ASGI, che mirava a ottenere informazioni sul numero di domande di protezione internazionale presentate alla Commissione Territoriale di Verona, Sezione di Vicenza, dalla Questura di Vicenza negli anni 2022-2024. Questi dati dovevano essere disaggregati per mese. L'ASGI aveva inoltrato la richiesta nell'ambito di un progetto volto a contrastare pratiche illegittime nella pubblica amministrazione attraverso l'uso del FOIA (Freedom of Information Act) come strumento di monitoraggio.
La Commissione Territoriale aveva rifiutato la richiesta, sostenendo che la rielaborazione dei dati richiesti sarebbe stata troppo onerosa. Questo rifiuto si basava sul principio che l'amministrazione pubblica non è obbligata a elaborare dati per soddisfare le richieste di accesso, come stabilito dall'articolo 2, comma 2, del d.P.R. 184 del 2006 e ribadito nelle Linee guida ANAC.
Tuttavia, il TAR Veneto ha chiarito che l'accesso ai dati non può essere negato semplicemente perché richiede un'elaborazione delle informazioni. L'onere di dimostrare che tale elaborazione sia troppo onerosa spetta all'amministrazione. Nel caso in questione, l'ASGI ha dimostrato che i dati erano facilmente accessibili tramite l'archivio informatico Vestanet e ha evidenziato l'illegittimità del diniego fornendo un esempio positivo di un'altra Commissione Territoriale che aveva soddisfatto una richiesta simile.
La sentenza sottolinea l'importanza della collaborazione e della buona fede da parte delle amministrazioni pubbliche nel soddisfare le richieste dei cittadini, anche quando queste richiedono un'attività aggiuntiva. Il TAR ha ordinato alla Commissione di Verona di fornire i dati richiesti entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza.
Questa decisione rappresenta un precedente significativo, soprattutto nel settore dell'immigrazione, dove l'accesso ai dati è cruciale per contrastare prassi illegittime. La sentenza chiarisce le modalità di applicazione del diritto all'accesso civico generalizzato, rafforzando la trasparenza e la responsabilità delle amministrazioni pubbliche.