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21 agosto 2024

Prende forma il Patto europeo su Migrazione ed Asilo

Stabilito il numero massimo di domande di asilo che ogni Stato esaminerà con procedura di frontiera

Lo scorso 14 maggio il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato il regolamento (UE) 2024/1348 con il quale è stato introdotto il nuovo Patto Europeo su Migrazione ed Asilo all’interno del quale la nuova procedura di frontiera rappresenta, insieme al meccanismo di solidarietà tra i Paesi di primo arrivo e gli altri, il cuore della riforma.

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2024/2150 della Commissione, del 5 agosto 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1348 sulla capacità adeguata degli Stati membri e il numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno, è stato stabilito che l’Italia tra il 12 giugno del 2026 e il 12 giugno del 2027 potrà esaminare un numero massimo di 16.032 domande d'asilo con procedura di frontiera, la quota più alta nell'intera Ue pari al 26,7% del totale. Dal 13 giugno 2027 al 14 ottobre 2027, l'Italia potrà invece al massimo esaminare con tale procedura 24.048 domande di asilo.

Raggiunta la quota di domande da vagliare, scatta il meccanismo di solidarietà.

Dopo l'Italia, sarà l'Ungheria - con 15.432 richieste da analizzare tra giugno 2026 e giugno 2027 e 23.148 l'anno successivo - il Paese ad avere la quota più alta da domande da trattare sul totale. Seguono la Spagna, con rispettivamente 6.602 e 9.903 richieste annue da esaminare, la Grecia (4.376 e 6.564) e la Polonia (3.128 e 4.692).

Il regolamento (UE) 2024/1348 sostituirà la direttiva sulle procedure di asilo, introducendo procedure di frontiera obbligatorie per determinate categorie di richiedenti con l'obiettivo di valutare rapidamente alle frontiere esterne dell'UE se le domande sono infondate o inammissibili. Le persone soggette alla procedura di asilo alla frontiera non sono autorizzate a entrare nel territorio dello Stato membro. Il Regolamento prevede una capacità adeguata in ciascuno Stato membro, in termini di accoglienza e risorse umane, per esaminare in qualsiasi momento un determinato numero di domande nell'ambito della procedura di frontiera. A livello dell'UE tale capacità adeguata è stata fissata a 30.000.

La capacità adeguata di ciascuno Stato membro è stata stabilita sulla base di una formula che tiene conto dei seguenti elementi:
il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere, gli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, i respingimenti su un periodo di tre anni

Saranno soggetti alla procedura di frontiera in via prioritaria, i richiedenti che hanno maggiori prospettive di essere rimpatriati, che rappresentano un rischio per la sicurezza e che non sono minori o relativi familiari.�

Il regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione entrerà pienamente in vigore solo a giugno 2026.

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