Ai sensi dell'art. 37 della Direttiva 2013/32/UE, gli Stati membri dell'UE possono mantenere in vigore o introdurre normative che designano a livello nazionale i Paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale.
Definizione di Paese di Origine Sicuro
Un Paese di origine sicuro è quello in cui, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge in un sistema democratico e della situazione politica complessiva, non vi è generalmente e costantemente rischio di persecuzione, tortura, trattamenti disumani o degradanti, o pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato.
Nuovi Paesi Aggiunti alla Lista
Con il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 7 maggio 2024, sono stati confermati i 16 Paesi già individuati e sono stati aggiunti alla lista i seguenti Paesi: Bangladesh, Camerun, Colombia, Egitto, Perù e Sri Lanka.
Implicazioni della Nuova Lista
La provenienza da uno di questi Paesi non impedisce di chiedere protezione internazionale in Italia, ma, in applicazione del D.L. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro) convertito nella L. 50/2023, a questi Paesi si applica la procedura accelerata o procedura di frontiera. Questa procedura può essere svolta direttamente nelle zone di frontiera o di transito, con possibilità di trattenimento presso un CPR e con il dimezzamento dei termini per le impugnazioni di un eventuale rigetto della domanda.
Applicazione del Decreto
Il nuovo Decreto sarà applicabile a partire dal 22 maggio 2024 e non potrà essere applicato alle domande di protezione internazionale presentate prima di tale data dai cittadini dei nuovi Paesi aggiunti alla lista.
(Foto UNICEF - Bangladesh)
