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09 febbraio 2025

L'applicazione della clausola discrezionale nel Regolamento Dublino III

Analisi della sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione sull'applicazione della clausola discrezionale nel Regolamento Dublino III e le implicazioni per i richiedenti asilo.

Il 15 gennaio 2025, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno emesso una sentenza significativa (n. 935/2025) riguardante l'applicazione della clausola discrezionale prevista dall'articolo 17 del Regolamento UE 604/2013, noto come Regolamento Dublino III. Questo regolamento è cruciale per determinare quale Stato membro sia responsabile di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da cittadini di paesi terzi o apolidi.

Il caso in questione coinvolgeva un cittadino pakistano che si era opposto al trasferimento deciso dal Ministero dell'Interno italiano verso l'Austria, ritenuta competente secondo il Regolamento. Tra le motivazioni del ricorso, vi erano la mancata traduzione del provvedimento nella lingua pashtu, una valutazione errata delle condizioni socio-politiche del Pakistan e il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio.

In primo grado, il Tribunale di Firenze aveva accolto il ricorso, sostenendo che il trasferimento avrebbe potuto violare il principio di non-refoulement, sancito dall'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il tribunale aveva sottolineato che l'Italia avrebbe dovuto esercitare la clausola discrezionale dell'articolo 17 per garantire una maggiore tutela dei diritti fondamentali del richiedente.

Nel ricorso in Cassazione, sono state sollevate questioni di notevole importanza nomofilattica. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'esercizio della clausola discrezionale è una facoltà dello Stato membro e non un obbligo. Tuttavia, l'omissione nell'utilizzo della clausola può essere esaminata dal giudice per verificare eventuali violazioni dei diritti fondamentali del richiedente. La Corte ha esplorato la possibilità di un'interferenza tra il sistema di protezione nazionale italiano e le disposizioni del Regolamento Dublino III, ribadendo che, in casi eccezionali, il diritto costituzionale all'asilo, sancito dall'articolo 10 della Costituzione, può giustificare l'applicazione della clausola discrezionale.

Le Sezioni Unite hanno stabilito che la clausola discrezionale può essere utilizzata per proteggere situazioni di particolare vulnerabilità del richiedente. Tuttavia, la sua applicazione deve essere limitata a casi eccezionali, dove sia comprovato il rischio di trattamenti inumani o degradanti nello Stato membro competente. Inoltre, la Corte ha affermato che l'Italia può derogare alle disposizioni ordinarie del Regolamento per garantire standard di protezione più elevati, in linea con i propri obblighi costituzionali e internazionali, senza compromettere il principio di fiducia reciproca tra Stati membri, fondamentale nel sistema europeo di protezione internazionale.

Infine, le Sezioni Unite Civili hanno stabilito un principio di diritto: nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, il giudice non può esaminare se esista un rischio nello Stato membro richiesto di violazione del principio di non-refoulement, a meno che non si riscontrino carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Questa decisione riafferma l'importanza del ruolo del giudice nazionale nel garantire il rispetto del principio di non-refoulement e nell'applicare la clausola discrezionale in presenza di situazioni eccezionali.

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