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03 May 2026

Decreto cittadinanza: la Consulta conferma la legittimità dell'art 3-bis recentemente introdotto nella Legge 91/1992.

Nessun conflitto con norme costituzionali, europee ed internazionali.

La Corte costituzionale ha dato il via libera al decreto cittadinanza, respingendo le principali questioni di legittimità sollevate sul provvedimento. Con la sentenza n. 63/2026, i giudici costituzionali hanno infatti dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le censure avanzate dal Tribunale di Torino sull’articolo 1 del decreto-legge 36/2025, convertito nella legge 74/2025.

Una decisione che arriva in un momento particolarmente significativo: negli ultimi anni, infatti, l’Italia ha registrato un vero e proprio boom di richieste di cittadinanza per discendenza (iure sanguinis), soprattutto da parte di cittadini residenti all’estero.

Al centro della pronuncia c’è l’articolo 3-bis, introdotto nella legge 91/1992, che modifica in modo significativo i criteri per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza. La disposizione stabilisce che non è considerato aver mai acquisito la cittadinanza italiana chi è nato all’estero ed è in possesso di un’altra cittadinanza, salvo alcune eccezioni ben definite.

Tra queste rientrano:

  • le domande presentate entro il 27 marzo 2025;
  • i casi in cui un genitore o un nonno sia stato esclusivamente cittadino italiano;
  • le situazioni in cui un genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita o adozione del figlio.

Negli ultimi anni, le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis sono cresciute in modo esponenziale, in particolare in Paesi con una forte emigrazione italiana storica come Argentina, Venezuela, Brasile e Stati Uniti.

Questa crescita è stata favorita da una normativa tradizionalmente molto ampia, che consentiva la trasmissione della cittadinanza senza limiti generazionali, purché fosse dimostrata la continuità della linea di discendenza. Il risultato è stato un aumento significativo delle pratiche amministrative e dei contenziosi giudiziari, con tribunali e consolati spesso sotto pressione.

In molti casi, le richieste hanno riguardato discendenti di italiani emigrati tra la fine dell’Ottocento e il secondo dopoguerra, interessati a ottenere la cittadinanza per motivi di mobilità internazionale, accesso al mercato europeo o opportunità di studio e lavoro.

Uno dei punti centrali della decisione riguarda il presunto contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Secondo il Tribunale di Torino, la norma avrebbe leso diritti già acquisiti.

La Corte ha respinto questa interpretazione, chiarendo che non si tratta di una revoca della cittadinanza, ma di una “preclusione originaria” al suo acquisto. In altre parole, la norma ridefinisce i presupposti per diventare cittadini, senza incidere su situazioni già consolidate.

I giudici hanno inoltre sottolineato che il legislatore ha operato un bilanciamento non irragionevole tra il principio di effettività della cittadinanza — intesa come legame reale con lo Stato — e la tutela dell’affidamento dei cittadini. Restano infatti intatti i diritti di chi ha già ottenuto il riconoscimento o ha avviato la procedura entro i termini previsti.

La Consulta ha escluso anche il conflitto con il diritto dell’Unione europea, in particolare con le norme che regolano la cittadinanza europea. Secondo la Corte, la giurisprudenza europea richiamata dal giudice torinese riguarda casi in cui uno Stato priva un individuo di una cittadinanza già riconosciuta.

Nel caso in esame, invece, non si verifica alcuna sottrazione di uno status esistente, ma solo la definizione dei requisiti per acquisirlo.

Sono state dichiarate inammissibili, infine, le questioni relative alla presunta violazione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha evidenziato che:

  • la Dichiarazione del 1948 non ha valore vincolante tale da imporre obblighi giuridici diretti;
  • le norme della CEDU richiamate non risultano pertinenti, poiché tutelano il diritto di entrare nel proprio Stato di cittadinanza, non quello di acquisirla.

Nel contesto dell’aumento massiccio delle richieste, il decreto-legge 36/2025 assume anche una funzione di razionalizzazione del sistema. La restrizione della trasmissione automatica della cittadinanza mira infatti a contenere il numero delle nuove domande e a garantire una maggiore connessione effettiva con il Paese.

Allo stesso tempo, il legislatore ha introdotto misure “compensative”, volte a favorire l’ingresso in Italia e il riconoscimento della cittadinanza per gli stranieri di origine italiana che dimostrino un legame concreto con il territorio.

In conclusione la sentenza della Corte costituzionale rappresenta un passaggio chiave nella ridefinizione delle politiche sulla cittadinanza, soprattutto alla luce della crescente pressione amministrativa generata dalle richieste iure sanguinis.

Il principio che emerge è chiaro: il riconoscimento dello status civitatis deve basarsi su un legame effettivo con il Paese, superando un modello puramente genealogico. Un equilibrio delicato, che la Consulta ha ritenuto rispettato dal legislatore e che segna una svolta nel rapporto tra cittadinanza e identità nazionale.

 

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